È previsto che il Medico Competente istituisca, aggiorni e custodisca sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria. Tali cartelle devono essere conservate con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Possono essere asportate dal luogo di custodia concordato solo per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati.
- Contenuti minimi CARTELLA SANITARIA
- Dati identificativi dell'azienda
- Dati identificativi del Medico competente
- Rischi cui sono esposti i lavoratori
- Protocolli sanitari adottati
- Infortuni denunciati
- Malattie professionali segnalate
- Tipologia dei giudizi di idoneità
Oltre al medico, le cartelle sanitarie sono accessibili ai lavoratori (ognuno alla propria cartella), all'organo di vigilanza ed eventualmente all'Autorità giudiziaria quando necessario per indagini o procedimenti in atto.
La conservazione delle cartelle sanitarie nel luogo concordato è a garanzia della possibilità di accesso per l'organo di vigilanza ma non significa che il datore di lavoro o altre figure aziendali, oltre a quelle sopra indicate, possano prenderne visione. Per questo le modalità di conservazione delle cartelle devono essere tali da non consentire la loro accidentale consultazione da parte di soggetti che non ne hanno titolo.
Il Medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
Alla cessazione del rapporto di lavoro il Medico competente consegna copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; il datore di lavoro deve conservare l'originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno dieci anni (salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto) nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In caso di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.
Modello di cartella sanitaria e di rischio
