| |
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Medico Competente (MC)
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro nei casi in cui l'azienda è sottoposta a sorveglianza sanitaria.
- Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro deve fornire al medico competente, le informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- Il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni
Per svolgere l'attività di medico competente è inoltre necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229), a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti fin qui illustrati, verranno iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Le principali funzioni del medico competente sono:
- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute, all'attività di formazione e informazione, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari;
- istituisre, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione del proprio incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, mantenendo il segreto professionale;
- al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della relativa cartella sanitaria e di rischio e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività lavorativa;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, se richiesto, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato dei risultati;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei propri titoli e requisiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 s.m.i..

|
|
|
in questa sezione...
|
|
|
|
 07 OTTOBRE 2009
Informativa influenza A (virus H1N1)
Informativa di carattere generale come da raccomandazioni del Ministero della Salute

 10 GENNAIO 2008
LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Bilancio a oltre 13 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 626/1994

|
|