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DPI Dispositivi di Protezione Individuale
La Scelta dei DPI

Il datore di lavoro è il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione - adeguato alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda questo ultimo punto, gli elementi esplicativi dovranno essere forniti dal fabbricante per mezzo di una nota informativa del DPI (prevista obbligatoriamente dal D. Lgs. 475/92) nella quale saranno riportati tutti i requisiti che caratterizzano il dispositivo, comprese le limitazioni e le istruzioni per un corretto impiego.

Non sarà comunque sufficiente, per il datore di lavoro, orientare la propria scelta su un dispositivo riportante la marcatura CE, ma tralasciando di verificare quali siano le caratteristiche che esso possiede.

Va sottolineato a riguardo, che la marcatura CE non è sempre sinonimo di garanzia di qualità ma significa, semplicemente che il dispositivo possiede almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come indicato dal D. Lgs. 475/92.

La marcatura CE viene apposta infatti, sulla base dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dichiarati dal fabbricante e identificati per uno specifico presumibile impiego, fermo restando la veridicità della dichiarazione.

Il D. Lgs. n° 10 del 2 gennaio 1997, all'art. 3, comma 3, afferma infatti che sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione tecnica del modello che attesti la conformità al D. Lgs. 475/92.

Nel caso in cui, al momento della richiesta, il fabbricante non possieda la suddetta documentazione o questa risulti difforme, il Ministero industria, commercio e artigianato stabilisce un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) per la regolarizzazione della documentazione o per il ritiro dal mercato dei dispositivi oggetto della richiesta.

Si riporta di seguito l'art. 79 del D.Lgs. 81/09 s.m.i.

  • Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

  • Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
    • i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
    • le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita' delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.

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