L'art. 74 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4/12/1992 n.475, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità.
L'art. 4 del D. Lgs. 475/92 suddivide i DPI in tre categorie, relativamente alla loro capacità di salvaguardare dai rischi il lavoratore che li indossa:
Alla prima categoria appartengono i DPI, di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
- Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urto con oggetti caldi, che non abbiano una temperatura superiore ai 50° C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionale;
- urti lievi e vibrazioni che non provochino lesioni a caratteri permanenti ad organi vitali;
- azione lesiva dei raggi solari.
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa, destinati a proteggere i lavoratori dal rischio di morte e di lesioni gravi o di carattere permanente, e per i quali il lavoratore che indossa il DPI non avrebbe la possibilità di accorgersi tempestivamente del loro verificarsi (Obbligo di formazione ed addestramento).
- Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- gli apparecchi di protezione isolanti;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
Appartengono alla seconda categoria tutti quei DPI che non rientrano nelle altre due.
