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ENTI PUBBLICI E SICUREZZA
La Compresenza di Attività di Manutenzione durante l'Attività Didattica

Nel caso in cui si verificasse la necessità di effettuare operazioni di manutenzione o di ristrutturazione dell'edificio scolastico, le operazioni dovranno essere eseguite per lo più, cercando di evitare la compresenza degli allievi nell'edificio (pomeriggio, vacanze estive, ecc.).

La presenza di attività esterne all'interno di un istituto scolastico comporta anche l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., per il quale di deve procedere come segue:

  • informazione, da parte dell'ente locale nei confronti dell'appaltatore, sui rischi presenti all'interno dell'istituto dati da strutture e impianti: il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno del proprio istituto, oltre a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese appaltatrici deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, deve altresì allegare tale documento al contratto d'appalto o d'opera, il quale deve contenere i costi inerenti la sicurezza;
  • obbligo di stesura del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
  • informazione, da parte dell'amministrazione scolastica nei confronti dell'appaltatore sulla gestione delle emergenze;
  • coordinamento delle attività da effettuare congiuntamente tra ente locale, amministrazione scolastica e appaltatore sulle procedure di sicurezza da eseguire in caso di pericolo;
  • eventuale modifica e/o aggiornamento del piano di emergenza al fine di renderlo compatibile con le attività di manutenzione in corso.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ INTERFERENTI - ART. 26 D. LGS. 81/2008


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Gazzetta Ufficiale del 31 maggio, n. 125 (S.O. n. 114)




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