Dopo essere stato largamente utilizzato, sin dai primi decenni del 1900, l'amianto, negli ultimi anni si è rivelato essere un materiale altamente pericoloso in determinate condizioni.
La particolarità di questo materiale risiede nell'essere ignifugo, di lunga durata e di bassa conducibilità elettrica e termica.
La sua struttura è fibrosa, ed è proprio la dispersione delle sue fibre nell'aria a provocarne la pericolosità: se respirate, infatti, le fibre e le polveri di amianto possono causare un tumore dell'apparato respiratorio.
La dispersione delle fibre, avviene quando i manufatti che contengono questo materiale raggiungono un determinato stato di degrado.
I manufatti che contengono amianto, all'interno delle costruzioni sono:
- coperture in lastre di cemento-amianto;
- tubi in cemento amianto;
- intonaci in cemento-amianto;
- rivestimenti di tubazioni per coibentazione (tubi delle centrali termiche);
- pannelli esterni;
- pavimenti in linoleum;
- canne fumarie in cemento-amianto;
- torrini in cemento-amianto;
- guarnizioni in cemento-amianto.
- Al fine di determinare il livello di degrado dei manufatti contenenti amianto, e quindi il loro livello di pericolosità, si deve procedere ad un'analisi del sito che fornirà:
- il tipo e le condizioni del manufatto contenente amianto;
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione di individui.
In seguito all'analisi del sito si possono presentare tre diverse condizioni del manufatto che determineranno tre diverse tipologie di intervento:
- materiali integri non suscettibili di danneggiamento: periodico monitoraggio della struttura al fine di tenere sotto controllo le condizioni del manufatto contenente amianto;
- materiali integri suscettibili di danneggiamento: attuazione di interventi protettivi per limitare o evitare il possibile danneggiamento;
- materiali danneggiati: urgente intervento di bonifica tra quelli previsti ovvero rimozione, confinamento o incapsulamento.
Le responsabilità di intervento sui manufatti contenenti amianto sono a carico del proprietario dell'immobile e/o responsabile dell'attività che vi si svolge. L'ente locale dovrà quindi:
- accertarsi che nello stabile non vi siano manufatti contenenti amianto;
- nei casi di presenza di amianto deve nominare un tecnico (DM 06/09/1994) con funzione di "controllo dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto";
- avere una mappatura dell'amianto presente nell'edificio, planimetrie, foto, ecc.;
- informare gli allievi ed i lavoratori che vi operano dei rischi dati dalla presenza dell'amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza per operazioni di pulizia o manutenzione in presenza di MCA. (Manufatti contenenti Amianto);
- accertarsi che il tecnico da incaricato provveda alla predisposizione della valutazione dei rischi;
- comunicare alle autorità competenti (ASL) la presenza di manufatti contenenti amianto ed il loro stato di conservazione (come da relazione del tecnico incaricato);
- accertarsi che, con cadenza annuale, il tecnico incaricato provveda all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- informare in caso di appalto, l'appaltatore e/o il coordinatore alla progettazione (titolo IV D.lgs 81/08 s.m.i.) della presenza di manufatti contenenti amianto e del loro stato di conservazione;
- tenere la documentazione aggiornata dei manufatti contenenti amianto.
Bisogna ricordare infine che nel caso in cui l'amianto si presenta in modo compatto i rischi per gli esposti sono minimi, in caso contrario vanno previsti interventi di bonifica.
