Il D.Lgs 81/08 coordinato con il correttivo D.lgs 106/09 entrato in vigore il 20 agosto 2009, pone ancora una volta l'accento dell'obbligo formativo sui concetti di rischio e danno derivanti dall'attività formativa e di organizzazione della prevenzione aziendale; indicando i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti.
Per il datore di lavoro, che svolge direttamente i compiti di RSPP (responsabile servizio di prevenzione e protezione) deve frequentare corsi di formazione della durata minima di ore 16 e massima di ore 48 che rispettino i contenuti minimi stabiliti del DM 16/01/97; è altresì obbligatoria la frequenza dei corsi di aggiornamento.
- Per i lavoratori, la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Per gli addetti alle emergenze, la formazione obbligatoria prevede per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e primo soccorso di ricevere un adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico. I riferimenti legislativi rimangono per l'anticendio il D.M. 10.03.98 e il D.Lgs. 388/03 per il primo soccorso, in attesa dell'emanazione di disposizioni indicate dal comma 3 art.46.
- Per l'RLS la durata minima del corso è pari ad ore 32 di cui 12 specifiche sui rischi presenti in azienda , è prevista:
- obbligatorietà della verifica del livello di apprendimento per gli RLS;
- ancora per gli RLS, aggiornamento periodico della formazione disciplinato dai contratti collettivi; non meno di 4 ore per le imprese che occupano tra i 15 e i 50 lavoratori e non meno di 8 ore per le imprese con più di 50 dipendenti;
- registrazione, nel libretto formativo del cittadino, delle competenze acquisite a seguito dell'attività di formazione.
E' stato introdotto al comma 12 dell'art. 37 "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del Datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".
Per i dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- Viene, inoltre, ad assumere un ruolo di particolare rilevanza il Preposto (persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute) per il quale è prevista una formazione, specifica e periodicamente aggiornata, in materia di:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Anche i collaboratori familiari e i lavoratori autonomi possono, in base al comma 8 dell'art. 37, chiedere al datore di lavoro di partecipare alla formazione.
Da ultimo è bene ricordare come anche il Testo Unico ribadisca che la formazione deve essere svolta durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a carico del lavoratore.
