Il D. Lgs. 81/08 prevede che venga fornita una formazione specifica, relativa a quei soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e di sicurezza nell'ambiente lavorativo.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, designato dal datore di lavoro deve essere una persona - interna o esterna all'unità produttiva - in possesso dei requisiti come da D. Lgs. 81/08, art. 32.
Le attitudini e capacità devono essere desumibili dal curriculum professionale, dai compiti svolti in materia di prevenzione e protezione e del periodo nel quale questi compiti sono stati svolti dal lavoratore designato all'incarico.
E' previsto che la persona incaricata frequenti un corso di formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro con obbligo di aggiornamento.
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui sopra, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Coloro che sono in possesso di laurea in ingegneria civile e ambientale, ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia, ingegneria della sicurezza di "Ingegneria della Sicurezza e protezione" o di "Scienze della Sicurezza e Protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.
A partire dal 1 gennaio 1997 incombe l'obbligo per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di frequentare un corso di formazione, i contenuti del quale, (Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, art. 3), sono qui riportati:
- il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
- la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la prevenzione degli incendi ed i piani di emergenza;
- la prevenzione sanitaria;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori
Viene inoltre stabilita, nello stesso articolo, la durata minima del corso in 16 ore e massima di 48; al comma 3 dell'art 34 si introduce l'obbligo dell'aggiornamento formativo anche per il datore di lavoro che si autonomia RSPP.
