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HACCP Autocontrollo Alimentare
Obblighi dei Soggetti Coinvolti
- All'art. 3 del D. Lgs. 155/97 vengono indicati gli obblighi del responsabile dell'industria (titolare dell'industria o responsabile delegato), il quale:
- deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico;
- deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti;
- deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei sette principi su cui è basato il sistema HACCP di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici;
- deve tenere a disposizione dell'autorità competente, preposta al controllo, tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati della procedura di autocontrollo effettuata;
- provvede al ritiro dal commercio dei prodotti che, a seguito della procedura di autocontrollo, siano risultati rischiosi per la salute e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili;
- informa le autorità competenti sulla natura del rischio;
- fornisce le informazioni relative al ritiro degli alimenti risultati rischiosi;
- assicura, documenta e certifica che tutti gli addetti al ciclo di produzione vengano controllati, e siano stati formati in materia di igiene degli alimenti, relativamente all'ambito da essi rivestito in azienda.

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